Gentile automobilista,
la revisione è l’insieme dei controlli tecnici necessari per certificare che il suo veicolo sia idoneo alla circolazione e abbia preservato gli standard di sicurezza e di contenimento degli elementi inquinanti previsti dalle norme di omologazione del veicolo stesso. Elementi su cui si basano i controlli I regolamenti di attuazione del Codice della Strada stabiliscono che i controlli tecnici da effettuare sul veicolo in revisione siano: Identificazione del veicolo – Impianto di frenatura – Sterzo – Visibilità – Luci, riflettori e circuito elettrico – Assi, ruote, pneumatici, sospensioni – Telaio ed elementi fissati al telaio Effetti nocivi –
Termini per l’effettuazione della revisione
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tla revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente. Gli uffici della Direzione generale della Motorizzazione, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
Sanzioni in caso di omessa revisione
La circolazione con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. In questi casi è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi in un centro revisioni autorizzato o presso gli uffici della Motorizzazione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.941 a euro 7.767. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Nel caso in cui siate proprietari di un veicolo per il quale sono scaduti i termini per la prescritta revisione vi invitiamo a fissare un appuntamento presso un centro autorizzato, il quale vi rilascerà un documento attestante l’avvenuta prenotazione, che vi consentirà di raggiungere il centro stesso per effettuare la revisione.